Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
(ONU - 1959)
PREAMBOLO
Considerato che, nello Statuto, i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo
e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati
decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;
Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo Le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o
sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;
Considerato che il fanciullo,
a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una
particolare protezione e di cure speciali
compresa una adeguata protezione giuridica,
sia prima che dopo la
nascita;
Considerato che la necessità di tale
particolare protezione è stata
Dichiarazione del 1924 sui diritti
del fanciullo ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli
Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al
benessere dell'infanzia;
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare
al fanciullo il meglio di se stessa.
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama la presente Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo
affinché esso abbia una infanzia
felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e
delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in
quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità
locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di
assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure
da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:
Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti
enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono
essere riconosciuta tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza
distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la
lingua la religione o
opinioni politiche o di altro genere,
l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni
altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio secondo: il fanciullo
deve beneficiare di una speciale protezione
e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri
provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale
sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di
libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal
fine la considerazione determinante
deve essere del fanciullo.
Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità
Principio quarto: il fanciullo
deve beneficiare della sicurezza sociale.
Deve poter crescere e svilupparsi
in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure
mediche e le protezioni sociali
adeguate, specialmente nel periodo
precedente e seguente alla nascita Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione,
ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.
Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione
di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento,
l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua
condizione.
Principio sesto: il fanciullo,
per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di
comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la
responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di
sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in
tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici
hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli
senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E'
desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi
sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.
Principio settimo: il fanciullo
ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere
gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di
un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una
situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo
giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di
divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità
incombe in primo luogo sui propri genitori 11 fanciullo deve avere tutte le
possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere
orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare
ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e
soccorso.
Principio nono: il fanciullo
deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di
sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva
prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere
costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o
un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo
fisico, mentale, o morale.
Principio decimo: il fanciullo
deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla
discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma
di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di
tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e
nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza
al servizio dei propri simili.
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giovedì 21 novembre 2013
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO
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